Giorgio Dapiran
 

LE NOSTRE CATTIVE LEGGI SULLA PESCA SUBACQUEA

La Repubblica italiana è gravata da circa 40.000 leggi che dovrebbero regolare i rapporti dei suoi 57 milioni di abitanti, ma, in buona parte dei casi,  hanno solo l’effetto di complicare la loro vita. Molti cittadini italiani, di conseguenza, disattendono le leggi che non condividono, in maniera cronica, determinando un costume di vita peculiare nella nostra nazione.

 Può sembrare un’introduzione anarchica e forse mio malgrado lo sto diventando, tuttavia, questa rappresenta lo specchio di una realtà, taciuta dai mass media, frutto  del nostro sistema parlamentare caoticamente gestito dai partiti politici, afflitto dal protagonismo di parlamentari che sperano di legare il proprio nome ad una legge importante come fece Ferri, per i limiti di velocità delle autovetture, Galasso, per la tutela delle zone umide, tanto per citarne alcuni.

Avere poche e buone leggi resterà per molti anni ancora un sogno per la maggior parte degli italiani.

La pesca subacquea, attività per lo più sconosciuta ai nostri parlamentari, non è stata risparmiata da questo costume legislativo e negli anni ’80, all’apice del protagonismo dei nostri “onorevoli”, mitragliata da decreti presidenziali e decreti ministeriali che hanno contribuito, non poco, alla confusione in questo settore.

Non voglio, per ragioni di spazio, analizzare tutte le contraddizioni legislative riguardanti le leggi sulla pesca subacquea sportiva, (se ne potrebbe scrivere un libro bianco), ma evidenziare solo alcune di quelle norme, ignorate dai più e che con stupore potrete sentirvi contestare mentre state tranquillamente pescando.

La pesca subacquea sportiva, in Italia, viene regolamentata dalla legge quadro sulla pesca marittima (14 luglio 1965 n. 963) cui ha dovuto far seguito, per l’interpretazione e l’applicazione, un regolamento per la sua esecuzione, contenuto in un decreto del Presidente  della Repubblica (2ottobre 1968 n. 1639)

Purtroppo l’articolo 32 di questa legge attribuisce al Ministero della Marina Mercantile,” …la facoltà di emanare norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle norme regolamentari…” per cui non è sufficiente conoscere la legge del 1965 .

Alla legge quadro, quindi, con gli anni si sono aggiunti decreti  e circolari esplicative, che  facendovi riferimento  l’hanno ulteriormente gravata da divieti e limitazioni,  spesso rimasti sconosciuti ai pescatori subacquei

Potrebbe sembrare, già, una situazione pesante da digerire, ma non è finita qui!

-          Le Capitanerie di porto, per ragioni di sicurezza, possono legiferare, a loro volta, nell’ambito territoriale di competenza. In Liguria sono fioccati verbali di contravvenzione perché la capitaneria di Genova e dei paesini rivieraschi, nel periodo estivo, hanno considerato   zona di balneazione interi tratti di  costa , anche lo0ntano dalle spiagge dove c’è parete rocciosa a picco sul mare,  multando  il pescatore subacqueo che si era immerso nella fascia dei 500 metri dalla costa,  Le ordinanze della capitaneria possono essere conosciute solo recandosi nei loro locali e in pochi altri posti pubblici e possono  riguardare anche limitazioni giornaliere. Personalmente sono stato multato per aver contravvenuto al divieto di accesso alle acque antistanti l’isola della Pecora  nell’arcipelago de la Maddalena, un giorno di fine settembre di qualche anno fa  stabilito per le esercitazioni di tiro della Marina Militare. Con tutte le zone disabitate della Sardegna, purtroppo per me, la Marina Militare  aveva a disposizione il suo poligono di tiro a poche miglia dalla Costa Smeralda  a stagione turistica non ancora conclusa!

-          Le regioni a statuto autonomo, (come la Sardegna e la Sicilia) possono , a loro volta, legiferare in materia di pesca, relativamente alle acque prospicienti il territorio regionale, che si vanno ad aggiungere o a sostituire  quelle valide sul territorio nazionale. Alcuni anni fa, al ritorno da una battuta di pesca in Corsica con un amico, la Guardia forestale , sulla banchina del porto di Palau, oltre a contestarmi il peso complessivo del pescato, mi stava contestando la lunghezza di una ricciola di un paio di chili che la normativa  regionale richiede  non inferiore ai 60 cm. Da quest’ultima contestazione mi sono salvato per la tolleranza  prevista dalla legge (il 10% sulla lunghezza), mentre per il superamento dei 5 kg di pescato giornaliero mi sono dovuto rivolgere all’avvocato, visto il processo verbale comminato con sanzione liberatoria da 1 a 6 milioni di lire oltre al sequestro del pescato  da me riacquistato  al prezzo di mercato. Anche in questo caso la contestazione si è risolta positivamente perché in Corsica non c’è limite di peso al carniere quotidiano, come risultava dal mio permesso di pesca, haimé, scritto in francese , quindi, indecifrabile! In conclusione chi si reca a pesca in Sicilia o in Sardegna deve tenere conto anche delle leggi regionali e spesso, in caso di contestazioni, quando si è convinti delle proprie ragioni, prepararsi ad una battaglia legale.

A questa intricata situazione legislativa, di recente in Sardegna, si è aggiunta la massiccia istituzione dei parchi e delle riserve marine, dei quali è necessaria la conoscenza del perimetro e del regolamento. Quest’ultimo  per quanto ci riguarda  è chiarissimo: non si può pescare  dentro tutte le aree protette!  La perimetrazione, tuttavia, non è sempre  chiara. Quella riportata nelle carte nautiche dell’istituto idrografico della marina, spesso, è sbagliata, non per l’errore dell’istituto idrografico, ma per la mancata segnalazione dagli Enti di gestione delle aree protette che non lo informano tempestivamente sulle modifiche  apportate ai perimetri rispetto a quelli dei decreti istitutivi.  

Ho descritto una situazione caotica nella quale anche le forze dell’ordine  fanno fatica a districarsi. A questo riguardo esemplare è il decreto ministeriale 1 giugno 1987 n° 249, titolato “ Norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei “. Questo decreto all’articolo 3 sancisce:

“… Ai fini  della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei sia professionali che sportivi, durante l’attività della pesca subacquea, il pescatore deve essere costantemente seguito da bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza; in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo stesso una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.”

Da questo articolo si deduce che la pesca subacquea sportiva e professionale può esercitarsi solo con l’ausilio di un natante appoggio e di una persona che ci segua costantemente. Applicare  alla lettera questo articolo del decreto, probabilmente, sancirebbe la fine della pesca subacquea sportiva, vista la difficoltà cui andiamo incontro nel  trovare un volenteroso che ci segua per 4/5 ore sotto il sole e con  un po’ di mare mosso.

Tutto l’articolo 3, tuttavia, è sibillino!

Per quanto riguarda la “cima di lunghezza sufficiente”, non si capisce se il subacqueo debba essere  legato al natante anche durante l’immersione. In caso contrario, comunque,  la persona sul mezzo-appoggio come può legare e recuperare  il subacqueo in immersione? Nell’ipotesi del subacqueo collegato al natante, inoltre, ci troveremmo di fronte alla comica della barca appoggio che con un po’ di vento, non potendo tenere ferma la sua posizione rispetto al fondo,   scarrocciando, lo trascinerebbe via. La norma di sicurezza  si trasformerebbe in motivo di rischio per la sua vita.

Il decreto inoltre non chiarisce quale figura debba avere questo accompagnatore, se a sua volta debba essere un sommozzatore o se  è sufficiente una persona qualunque, quindi anche la fidanzata!

Chi ha varato  questo decreto, sicuramente, non è un subacqueo altrimenti avrebbe saputo che oltre all’impraticabilità e all’impiccio della “cima di  lunghezza sufficiente”, è impossibile recuperare con una cima un corpo inanimato che giaccia sul fondo ad oltre 20 metri di profondità. La pressione idrostatica e la resistenza idrodinamica appesantiscono  il corpo inerte oltre le possibilità fisiche anche di un marinaio robusto.

La sicurezza del pescatore subacqueo non si raggiunge  con norme e sanzioni, ma con la cultura e la preparazione  fisica  di chi ha la coscienza, con la sua attività, di rischiare la vita. Questo sportivo, in qualunque modo, non deve mai delegare la propria  sicurezza ne ad una cima collegata ad un natante e neppure ad un compagno di pesca. Chi si è trovato a dover recuperare il corpo di un amico sott’acqua sa quanto sia faticoso e soprattutto rischioso anche per l’incolumità del soccorritore.

Tutto  l’articolo 3 del DM 249, a mio avviso, è da sopprimere: nella prima parte  autorizza ai fini della sicurezza, il trasporto di una bombola da 10 litri a bordo del mezzo nautico, unitamente ai fucili. Anche in questo caso non si capisce a cosa  possa servire questo apparecchio quando dopo 3 minuti dall’insorgere dell’eventuale sincope anossica (l’evento più frequente a mettere a rischio la vita del pescatore subacqueo sul fondo), interviene la morte cerebrale e anche un sommozzatore di soccorso non  farebbero in tempo  ad indossare le bombole, immergersi e recuperare il sub andato in sincope ancora vivo, figuriamoci un accompagnatore occasionale.

L’unica eventualità che, per esperienza in questa casistica, si risolve positivamente si verifica quando il sincopato perde conoscenza in risalita ed emerge svenuto. In questo caso il soccorso tempestivo dal mezzo nautico, nella quasi totalità dei casi, gli salva la vita, ma non è necessario l’impiego delle bombole .

Questo decreto, inoltre,  entra in contrasto con un decreto presidenziale: il DPR 18/03/1983 N°219 che , facendo riferimento e modificando la legge quadro: DPR 2/10/1968, articolo130,  tratta la questione della segnalazione del subacqueo in immersione: “…Il subacqueo in immersione ha l’obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a  300 metri; se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione.”

Là dove dice: “.. se il subacqueo è accompagnato dal mezzo appoggio..”  sottintende che il pescatore subacqueo ha la facoltà di farsi seguire, o meno,  da un mezzo appoggio,  mentre il DM 249 invece lo impone tassativamente.

Questa analisi dettagliata delle contraddizioni del DM 249 affronta solo uno degli aspetti discutibili e poco chiari, contenuti nella legislazione vigente, ma tutto l’impianto legislativo sulla pesca subacquea sportiva andrebbe rivisto, se non completamente impostato, con la consulenza di  pescatori subacquei esperti. Tutto il nuovo impianto legislativo, inoltre, andrebbe raccolto in un testo unico.  Questa soluzione oltre a rendere più facile la conoscenza delle norme  (la federazione sportiva della pesca ne potrebbe curare la pubblicazione e distribuirla ai propri affiliati), semplificherebbe anche il lavoro delle forze dell’ordine, evitando lo sforzo dell’interpretazione che è sempre soggettiva!

Giorgio Dapiran 05/2000